Indica al Comune l’uso, la durata e la collocazione previsti. Un’installazione che risponde a un’esigenza obiettiva, contingente e temporanea, rimossa appena cessa l’esigenza e comunque entro 180 giorni (montaggio e smontaggio compresi), può rientrare nell’edilizia libera previa comunicazione di avvio dei lavori al Comune, fatte salve le prescrizioni urbanistiche comunali e le altre normative di settore (D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 1, lettera e-bis). Un manufatto leggero, anche prefabbricato, utilizzato in modo duraturo come ambiente di lavoro, deposito o abitazione è invece una nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e.5), di regola soggetta a permesso di costruire (art. 10).
Se il box serve un cantiere già autorizzato, chiedi al tecnico del cantiere o allo Sportello unico per l’edilizia del Comune se rientra nel titolo dei lavori. In una zona con vincolo paesaggistico serve di norma un’autorizzazione paesaggistica preventiva (D.Lgs. 42/2004, art. 146); la legge regionale, il regolamento edilizio o la zona sismica possono cambiare la procedura. Su suolo pubblico (strada, marciapiede, piazza) serve prima l’autorizzazione o la concessione dell’ente proprietario della strada o dell’area, di solito il Comune (Codice della strada, D.Lgs. 285/1992, artt. 20, 21 e 26), e di norma è dovuto il canone unico patrimoniale (L. 160/2019, art. 1, comma 816 e seguenti). Sulle strade di tipo A, B, C e D il Codice della strada vieta di occupare la sede stradale con baracche e simili (art. 20, comma 1).
Per i servizi igienici, gli spogliatoi e i locali per i pasti di un cantiere si applicano le regole dell’Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (art. 96), tra cui un’altezza netta interna di almeno 2,40 m per un monoblocco utilizzato come spogliatoio, locale di riposo o refettorio. Fuori dal cantiere, per un box che ospita posti di lavoro presso una sede aziendale, anche per un periodo limitato, valgono invece i requisiti generali dei luoghi di lavoro (art. 62, comma 1, art. 63 e Allegato IV), che non si applicano ai cantieri temporanei o mobili (art. 62, comma 2). La nostra pagina sul campo base di cantiere raccoglie i parametri e i loro limiti.