Permesso · Terreno · Energia · Aggiornato il
Case container e container abitativi: permessi e terreno
Quali permessi servono per una casa container o un container abitativo sul tuo terreno? Questa guida raccoglie i riferimenti italiani su permesso di costruire, installazione temporanea, terreno edificabile o agricolo, tecnico, struttura e sisma, energia, agibilità e requisiti igienico-sanitari, contributo di costruzione. Trovi ogni articolo con il link alla pagina ufficiale. ContainerBook non fornisce né pareri né autorizzazioni: ogni progetto va confermato presso lo Sportello unico per l’edilizia del tuo comune.
Tre domande prima di parlare di permesso di costruire
La procedura dipende dal progetto: dall’uso e dalla durata, dal terreno che lo ospita e dalla casa stessa. Rispondi a queste tre domande prima di scegliere il numero di container.
Quale uso e quale durata?
Un’abitazione, un ufficio o un deposito utilizzati in modo permanente sono nuove costruzioni. Solo un’esigenza oggettivamente temporanea, di 180 giorni al massimo, montaggio e smontaggio compresi, può fare a meno di un titolo edilizio, previa comunicazione al comune.
Quale terreno?
La zona del piano urbanistico del comune (in zona agricola, la legge regionale riserva spesso la costruzione agli imprenditori agricoli), i vincoli paesaggistici e la zona sismica. Richiedi il certificato di destinazione urbanistica del terreno.
Quale casa?
La superficie utile, il volume e l’altezza interna del progetto finito, non la superficie interna lorda dei container. Isolamento, pavimento e soffitto riducono l’altezza disponibile.
Per stimare le superfici e i volumi di una configurazione (numero di container, a un piano o a più piani), usa la pagina planimetrie e superfici della casa container.
Nuova costruzione: installazione temporanea o permesso di costruire
Una casa container abitata stabilmente è una nuova costruzione. La legge non fissa una soglia di superficie: il criterio è l’uso come abitazione, salvo esigenze meramente temporanee, qualunque sia il numero di container.
- Installazione temporanea
- 180 giorni al massimo
- Un manufatto diretto a soddisfare un’esigenza obiettiva, contingente e temporanea può essere installato senza titolo, previa comunicazione di avvio dei lavori al comune, a condizione di essere rimosso al cessare dell’esigenza e comunque entro 180 giorni, comprensivi di montaggio e smontaggio. Restano salve le prescrizioni del piano urbanistico comunale e le altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica e sul rischio idrogeologico), nonché il codice dei beni culturali e del paesaggio. (art. 6, comma 1, lett. e-bis))
- Uso durevole
- Nuova costruzione
- La legge considera nuove costruzioni i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere utilizzati come abitazione, luogo di lavoro, deposito o magazzino, salvo che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Il testo non fissa alcuna soglia di superficie e questa definizione prevale sui piani e regolamenti locali. (art. 3, comma 1, lett. e.5) e comma 2)
- Titolo
- Permesso di costruire
- Le nuove costruzioni sono soggette a permesso di costruire, salvo i casi in cui la legge ammette in alternativa una SCIA. Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria entro 60 giorni dalla domanda e formula una proposta; il provvedimento finale è adottato entro 30 giorni dalla proposta. Il termine dell’istruttoria è raddoppiato solo per i progetti particolarmente complessi, con decisione motivata del responsabile del procedimento. Scaduto il termine senza un diniego motivato, si forma il silenzio-assenso, salvo vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali per i quali gli atti di assenso non siano già stati ottenuti. (art. 10, comma 1, lett. a) e art. 20)
Alcune configurazioni, per superficie coperta e volume esterno
1 container da 20 piedi standard
≈ 14,8 m² di superficie coperta
Volume esterno ≈ 38,3 m³. Superficie interna lorda ≈ 13,9 m², prima dell’isolamento.
Se abitata stabilmente, questa casa è una nuova costruzione, qualunque sia la sua superficie (art. 3, comma 1, lett. e.5) e comma 2). La sua superficie interna lorda è inferiore ai 50 m² della soglia energetica degli edifici isolati (art. 3, comma 3, lett. d), e comma 3-ter), che si riferisce alla superficie utile del progetto finito. Da confermare presso il comune.
1 container da 40 piedi standard
≈ 29,7 m² di superficie coperta
Volume esterno ≈ 77,0 m³. Superficie interna lorda ≈ 28,3 m², prima dell’isolamento.
Se abitata stabilmente, questa casa è una nuova costruzione, qualunque sia la sua superficie (art. 3, comma 1, lett. e.5) e comma 2). La sua superficie interna lorda è inferiore ai 50 m² della soglia energetica degli edifici isolati (art. 3, comma 3, lett. d), e comma 3-ter), che si riferisce alla superficie utile del progetto finito. Da confermare presso il comune.
2 container da 40 piedi standard, su un unico livello
≈ 59,4 m² di superficie coperta
Volume esterno ≈ 154,0 m³. Superficie interna lorda ≈ 56,6 m², prima dell’isolamento.
Se abitata stabilmente, questa casa è una nuova costruzione, qualunque sia la sua superficie (art. 3, comma 1, lett. e.5) e comma 2). La sua superficie interna lorda raggiunge o supera i 50 m² della soglia energetica degli edifici isolati (art. 3, comma 3, lett. d), e comma 3-ter), che si riferisce alla superficie utile del progetto finito. Da confermare presso il comune.
Questi valori si riferiscono a moduli affiancati, senza terrazza né aggetti. La pratica considera la superficie, il volume e l’altezza del progetto finito, calcolati secondo le definizioni comuni del regolamento edilizio. Il piano urbanistico comunale, la legge regionale, un vincolo paesaggistico, la zona sismica o il collegamento con una casa esistente possono cambiare l’iter: da confermare presso lo Sportello unico per l’edilizia del tuo comune.
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) (versione dell’, riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.5) e comma 2 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 10, comma 1, lett. a) e art. 20 (versione del , riletto il ); superfici e volumi calcolati in base alle dimensioni dei container, arrotondati al decimo.
SCIA in alternativa al permesso di costruire
In alternativa al permesso di costruire, una nuova costruzione può essere realizzata con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), presentata allo Sportello unico almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, solo se è disciplinata da un piano attuativo con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, oppure se è in diretta esecuzione di uno strumento urbanistico generale con precise disposizioni plano-volumetriche. È comunque un titolo edilizio, con progetto asseverato da un tecnico abilitato. (art. 23, comma 1, lett. b) e c))
Durata di validità del permesso
I lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio del permesso e concludersi entro 3 anni dal loro inizio, salvo proroga. (art. 15, comma 2)
Il ruolo delle Regioni
Le Regioni legiferano in materia edilizia nel rispetto dei principi fissati dallo Stato: possono in particolare estendere l’elenco degli interventi di edilizia libera, aggiungere casi soggetti a permesso e ampliare o ridurre l’ambito della SCIA. (art. 2, comma 1; art. 6, comma 6; art. 10, comma 3; art. 22, comma 4)
Regioni a statuto speciale e province autonome
Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria competenza legislativa esclusiva in materia edilizia, nel rispetto dei loro statuti di autonomia. (art. 2, comma 2)
Lo sportello unico del comune
Lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) del comune è l’unico punto di accesso per il privato per le pratiche edilizie. (art. 5, comma 1-bis)

Addossata a una casa esistente: ampliamento o pertinenza
Un container addossato a una casa esistente è considerato in linea di principio un ampliamento, o una pertinenza se è solo al servizio della casa. Una pertinenza non si utilizza da sola: un locale abitabile non rientra in questa categoria.
Ampliamento di un edificio esistente
Ampliare un edificio esistente al di fuori della sua sagoma è una nuova costruzione. (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.1))
Pertinenza: nuova costruzione oltre il 20% del volume
Una pertinenza è una nuova costruzione se il piano urbanistico del comune la classifica come tale, o se il suo volume supera il 20% del volume dell’edificio principale. (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.6))
Pertinenza minore: CILA
Al di sotto di tale soglia, la tabella ufficiale delle procedure colloca la realizzazione di pertinenze minori tra gli interventi soggetti a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico). (D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezione II, voce 34)
Definizione di pertinenza
Ai sensi delle definizioni comuni dei regolamenti edilizi, una pertinenza non può essere utilizzata in modo autonomo e deve avere dimensioni modeste. (Intesa 20 ottobre 2016 (regolamento edilizio-tipo), Allegato A, definizione n. 34)
Esempio: 1 container da 40 piedi standard rappresenta circa 77,0 m³ di volume esterno, pari al 20% di un edificio di circa 385,0 m³ (art. 3, comma 1, lett. e.6)). Il volume della pratica si calcola secondo il regolamento del comune: è solo un ordine di grandezza. Da confermare presso lo Sportello unico per l’edilizia del tuo comune.
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.1) (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.6) (versione del , riletto il ); D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezione II, voce 34 (versione del , riletto il ); Intesa 20 ottobre 2016 (regolamento edilizio-tipo), Allegato A, definizione n. 34 (versione del , riletto il ).
Chi firma il progetto?
La normativa italiana non fissa una soglia di superficie per ricorrere a un professionista: ogni permesso di costruire è accompagnato dall’attestazione di un tecnico abilitato.
Per qualsiasi permesso di costruire, qualunque sia la superficie
Un tecnico abilitato
La domanda di permesso è accompagnata dall’attestazione di un tecnico abilitato («progettista abilitato»), che assevera la conformità del progetto al piano urbanistico, al regolamento edilizio e alle norme di sismica, sicurezza, antincendio, igiene ed energia. (art. 20, comma 1)
In zona sismica, il progetto è firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un «perito edile» iscritto al proprio albo, nei limiti delle rispettive competenze, e i lavori sono diretti da uno di essi. (art. 93, comma 2, e art. 94, comma 4) La competenza del geometra riguarda il progetto, la direzione e la vigilanza di «modeste costruzioni civili». (R.D. 274/1929, art. 16, lett. m)) Fai verificare che il professionista scelto possa firmare il progetto, compresa la struttura. Le superfici lorde per numero di container danno un ordine di grandezza, non la superficie della pratica.
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 20, comma 1 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 93, comma 2, e art. 94, comma 4 (versione del , riletto il ); R.D. 274/1929, art. 16, lett. m) (versione del , riletto il ).
Terreno: cosa prevedono le norme
Prima della superficie, il terreno. Il piano urbanistico del comune (il nome varia a seconda della Regione), la legge regionale e i vincoli dell’area stabiliscono se una casa può essere costruita lì.
Fuori dalle zone edificabili del piano comunale, una casa è possibile solo in casi limitati, stabiliti soprattutto dalla legge regionale e dal piano. Riferimenti nazionali: 0,03 m³ per m² di terreno al massimo per le abitazioni in zona agricola (D.M. 1444/1968, art. 2 e art. 7, n. 4); stesso limite fuori dai centri abitati di un comune senza piano urbanistico (D.P.R. 380/2001, art. 9, comma 1, lett. b)). Da confermare presso il comune. Senza titolo: nessun allacciamento alle reti (D.P.R. 380/2001, art. 48, commi 1 e 2), ordine di demolizione (D.P.R. 380/2001, art. 31, commi da 2 a 4-bis), sanzioni penali (D.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b) e c)).
Il dettaglio degli articoli citatiCosa dice ogni testo, in una frase, con il link a Normattiva o alla Gazzetta Ufficiale.EspandiComprimi
- Certificato di destinazione urbanistica (CDU). Il certificato di destinazione urbanistica indica le norme urbanistiche che si applicano a un terreno; il comune lo rilascia entro il termine perentorio di 30 giorni e il certificato resta valido 1 anno, se i piani non sono cambiati. (D.P.R. 380/2001, art. 30, comma 3)
- Zona agricola (zona E): 0,03 m³ per m² per le abitazioni. I piani urbanistici suddividono il territorio in zone omogenee, tra cui la zona E, destinata agli usi agricoli. Per le abitazioni in zona agricola, la densità non può superare 0,03 m³ per m² di terreno. (D.M. 1444/1968, art. 2 e art. 7, n. 4)
- Comune senza piano urbanistico. In un comune senza piano urbanistico, al di fuori dei centri abitati, le nuove costruzioni sono limitate a una densità di 0,03 m³ per m² di terreno; per un’attività produttiva, la superficie coperta non supera un decimo del terreno. (D.P.R. 380/2001, art. 9, comma 1, lett. b))
- Aree protette per il paesaggio. Sono protetti di diritto, in particolare: una fascia di 300 m lungo le coste e i laghi, 150 m da ciascuna sponda dei corsi d’acqua iscritti, la montagna al di sopra di 1.600 m nelle Alpi e di 1.200 m negli Appennini e nelle isole, i parchi e le riserve, le foreste e i boschi, le zone umide e le zone di interesse archeologico. (D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1)
- Autorizzazione paesaggistica preventiva. In area protetta per il paesaggio, il progetto viene presentato e l’autorizzazione paesaggistica ottenuta prima di iniziare i lavori. È distinta dal permesso di costruire e lo precede; ha validità di 5 anni ed è rilasciata dalla Regione, o dall’organismo da essa delegato, spesso il comune, dopo il parere della Soprintendenza. (D.Lgs. 42/2004, art. 146, commi 2, 4, 5 e 6)
- Nessun allacciamento alle reti senza permesso. I fornitori di acqua, elettricità, gas e degli altri servizi pubblici non possono alimentare lavori eseguiti senza permesso di costruire; il richiedente indica gli estremi del permesso nella sua richiesta di fornitura. (D.P.R. 380/2001, art. 48, commi 1 e 2)
- Ordine di demolizione. Per lavori eseguiti senza permesso, il comune ordina la demolizione; in caso di mancata esecuzione entro 90 giorni, il bene e il suo terreno passano gratuitamente al comune, e si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €. (D.P.R. 380/2001, art. 31, commi da 2 a 4-bis)
- Sanzioni penali. La realizzazione di lavori senza permesso o in totale difformità è punita, secondo il testo, con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 5.164 a 51.645 €; Normattiva segnala che tali importi sono stati successivamente raddoppiati. Le pene sono più severe in area protetta. (D.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b) e c))
- Lavori senza autorizzazione paesaggistica. Lavori di qualsiasi natura su beni protetti per il paesaggio, senza autorizzazione o in difformità da essa, comportano le pene previste per i lavori senza permesso in area protetta. (D.Lgs. 42/2004, art. 181, comma 1)
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 30, comma 3 (versione del , riletto il ); D.M. 1444/1968, art. 2 e art. 7, n. 4 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 9, comma 1, lett. b) (versione del , riletto il ); D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 (versione del , riletto il ); D.Lgs. 42/2004, art. 146, commi 2, 4, 5 e 6 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 48, commi 1 e 2 (versione dell’, riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 31, commi da 2 a 4-bis (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. b) e c) (versione dell’, riletto il ); D.Lgs. 42/2004, art. 181, comma 1 (versione del , riletto il ).
Il caso della casa mobile
La legge esclude dalle nuove costruzioni le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione solo se collocate in strutture ricettive all’aperto per turisti (campeggi, villaggi turistici) previamente autorizzate, senza alcun collegamento di natura permanente al terreno e con le caratteristiche previste dalle eventuali norme regionali di settore. Altrove, una struttura leggera abitata stabilmente rimane una nuova costruzione. (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. e.5))
Questa eccezione riguarda i campeggi e i villaggi turistici autorizzati: si distingue dalle regole di costruzione presentate sopra. Da confermare presso il comune.
Struttura e sisma
Come qualsiasi costruzione, una casa container è calcolata secondo le norme tecniche per le costruzioni. In un comune classificato sismico, al permesso si aggiungono ulteriori adempimenti.
Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)
Le costruzioni sono calcolate secondo le norme tecniche per le costruzioni approvate nel 2018 (NTC 2018), che hanno sostituito quelle del 2008. (D.M. 17 gennaio 2018, art. 1)
Denuncia delle opere in acciaio o in cemento armato
Le opere realizzate con materiali e sistemi disciplinati dalle norme tecniche, tra cui le strutture metalliche, sono denunciate dal costruttore allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori, mediante posta elettronica certificata (PEC) o tramite il portale previsto. (D.P.R. 380/2001, art. 65, comma 1)
Costruire in zona sismica
Nelle zone sismiche, chi intende costruire presenta un preavviso scritto allo Sportello unico, con il progetto firmato dal progettista e dal direttore dei lavori. Un’autorizzazione preventiva dell’ufficio tecnico della Regione, rilasciata entro 30 giorni, è richiesta per gli interventi cosiddetti «rilevanti», tra cui le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro complessità strutturale, richiedono calcoli e verifiche più articolati, situate in zona sismica diversa da quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); le altre nuove costruzioni sono di «minore rilevanza» e non richiedono l’autorizzazione preventiva, ma le Regioni possono prevedere controlli, anche a campione. (D.P.R. 380/2001, art. 93, 94 e 94-bis)
Ogni taglio in una parete modifica la struttura di un container. La targa di sicurezza CSC di un container riguarda il trasporto e la movimentazione (Convenzione internazionale CSC): non sostituisce il calcolo della casa secondo le norme tecniche per le costruzioni. Fai verificare al tecnico la zona sismica del comune, la categoria del tuo progetto e la procedura che ne deriva.
Fonti: D.M. 17 gennaio 2018, art. 1 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 65, comma 1 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 93, 94 e 94-bis (versione del , riletto il ).
Energia: le regole per una nuova abitazione
I requisiti di prestazione energetica riguardano gli edifici nuovi. La loro applicazione al tuo progetto deve essere verificata.
Dal 1° gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2021, tutti gli edifici nuovi devono essere edifici a energia quasi zero. (D.Lgs. 192/2005, art. 4-bis, comma 1)
Edifici isolati con meno di 50 m²
Gli edifici isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m² sono esclusi dal decreto sulla prestazione energetica degli edifici, salvo le parti adibite a uffici o assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica. L’esclusione riguarda solo questo decreto: gli altri obblighi, come le fonti rinnovabili o i requisiti igienico-sanitari, vanno verificati dal progettista. (D.Lgs. 192/2005, art. 3, comma 3, lett. d), e comma 3-ter)
La superficie utile si misura sulla casa finita: non confonderla con la superficie lorda interna dei container.
Energie rinnovabili
I progetti di edifici nuovi prevedono energie rinnovabili per coprire una parte dei fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento; in mancanza, il titolo edilizio è rifiutato. Gli edifici destinati a soddisfare esigenze puramente temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dalla fine dei lavori, ne sono esonerati se il titolo lo precisa. (D.Lgs. 199/2021, art. 26, commi 1, 3 e 4)
La quota minima fissata dall’allegato del decreto non è ancora stata verificata sul testo ufficiale: non è pubblicata qui.
I progettisti inseriscono i calcoli e le verifiche richiesti dal decreto nella relazione tecnica di progetto, che il proprietario dell’edificio deposita presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla dichiarazione di inizio dei lavori. (D.Lgs. 192/2005, art. 8, comma 1) Gli edifici nuovi sono dotati di un attestato di prestazione energetica (APE) prima dell’agibilità; per un edificio nuovo, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, committente della costruzione o impresa di costruzione che opera direttamente. (D.Lgs. 192/2005, art. 6, comma 1) Fai verificare i requisiti applicabili al tuo progetto dal professionista che lo progetta.
Fonti: D.Lgs. 192/2005, art. 4-bis, comma 1 (versione del , riletto il ); D.Lgs. 192/2005, art. 3, comma 3, lett. d), e comma 3-ter (versione dell’, riletto il ); D.Lgs. 199/2021, art. 26, commi 1, 3 e 4 (versione del , riletto il ); D.Lgs. 192/2005, art. 8, comma 1 (versione dell’, riletto il ); D.Lgs. 192/2005, art. 6, comma 1 (versione dell’, riletto il ).
Agibilità: requisiti dell’alloggio e adempimenti di fine lavori
Una casa nuova non è agibile appena terminati i lavori: il titolare del permesso presenta una segnalazione certificata allo sportello del comune, con le dichiarazioni sugli impianti e l’accatastamento. I requisiti igienico-sanitari dell’alloggio (altezza, superfici, luce e aerazione) si verificano invece fin dal progetto.
Segnalazione certificata per l’agibilità
Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di finitura, il titolare del permesso presenta allo Sportello unico la segnalazione certificata per l’agibilità, con l’attestazione del direttore dei lavori, il certificato di collaudo statico, la dichiarazione di conformità alle norme sull’accessibilità, gli estremi dell’aggiornamento catastale, la dichiarazione dell’impresa installatrice sulla conformità degli impianti e l’attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga». L’omissione è punita con una sanzione amministrativa da 77 a 464 €. (D.P.R. 380/2001, art. 24, commi 2, 3 e 5)
Impianti: imprese abilitate e dichiarazione di conformità
Gli impianti al servizio degli edifici (elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, di sollevamento, antincendio) sono realizzati da imprese abilitate. La loro installazione richiede un progetto, redatto da un professionista iscritto all’albo nei casi elencati dal decreto (per l’impianto elettrico di un’abitazione, ad esempio, con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 400 m²), negli altri casi dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Per un intervento soggetto a permesso di costruire, il progetto degli impianti è depositato allo Sportello unico insieme al progetto edilizio; al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. (D.M. 37/2008, art. 1, 3, 5, 7 e 11)
Accatastamento della nuova costruzione
Una nuova costruzione è dichiarata al catasto entro 30 giorni dal momento in cui è divenuta abitabile o servibile all’uso a cui è destinata. L’obbligo spetta ai titolari di diritti reali sull’immobile; la dichiarazione è predisposta da un professionista tecnico abilitato con la procedura informatica DOCFA dell’Agenzia delle Entrate. Gli estremi dell’aggiornamento catastale sono richiesti nella segnalazione certificata per l’agibilità. (R.D.L. 652/1939, art. 28)
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è di 2,70 m, riducibile a 2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 m di altitudine può essere consentita una riduzione a 2,55 m per i locali abitabili (D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 1). Sui modelli citati, un container da 40 piedi standard misura 2,395 m di altezza interna e un 40 piedi High Cube 2,700 m, prima di isolamento, pavimento e soffitto: l’altezza da considerare è quella dei locali finiti. Fai verificare l’altezza finita dal tecnico e dal comune.
Superfici minime dell’alloggio
Per ogni abitante è assicurata una superficie abitabile di almeno 14 m² per i primi 4 abitanti e di 10 m² per ciascuno dei successivi. Le camere da letto misurano almeno 9 m² per una persona e 14 m² per due; ogni alloggio ha un soggiorno di almeno 14 m². Un alloggio monostanza misura almeno 28 m² per una persona e 38 m² per due, servizi compresi. (D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 2 e art. 3)
Luce naturale, aerazione e condensa
I locali di abitazione hanno illuminazione naturale diretta: fattore di luce diurna medio di almeno il 2% e superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Camere da letto, soggiorno e cucina hanno una finestra apribile; il bagno ha un’apertura all’esterno o un impianto di aspirazione meccanica. Le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente. (D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 2, 4, 5 e 7)
Altezza sotto soffitto: deroga da 2,70 a 2,40 m
In attesa del decreto del Ministro della salute sui requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, il progettista abilitato può, a determinate condizioni, asseverare la conformità di locali con un’altezza interna inferiore a 2,70 m, fino a 2,40 m al minimo, e di un alloggio monostanza fino a 20 m² per una persona e 28 m² per due, servizi compresi. L’alloggio deve soddisfare il requisito di adattabilità, e almeno una condizione deve essere soddisfatta: locali situati in un edificio oggetto di interventi di recupero edilizio, oppure un progetto di ristrutturazione accompagnato da soluzioni alternative (superficie maggiore, ventilazione naturale). Queste due condizioni riguardano edifici esistenti: la loro applicazione a una casa nuova in container deve essere confermata dal tecnico e dal comune. (D.P.R. 380/2001, art. 24, commi 5-bis e 5-ter)
Le leggi regionali e i regolamenti edilizi o d’igiene del comune possono prevedere regole proprie: fai verificare i requisiti applicabili dal tecnico e presso lo Sportello unico per l’edilizia.
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 24, commi 2, 3 e 5 (versione del , riletto il ); D.M. 37/2008, art. 1, 3, 5, 7 e 11 (riletto il ); R.D.L. 652/1939, art. 28 (versione del , riletto il ); D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 1 (riletto il ); D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 2 e art. 3 (versione del , riletto il ); D.M. Sanità 5 luglio 1975, art. 2, 4, 5 e 7 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 24, commi 5-bis e 5-ter (versione del , riletto il ).
Contributo di costruzione: il principio
Il permesso di costruire comporta un contributo: oneri di urbanizzazione e quota del costo di costruzione. Gli importi sono stabiliti dal comune in base a tabelle regionali: non sono riportati qui e questa pagina non calcola alcun importo per il tuo progetto.
- Contributo di costruzione
- Stabilito dal comune
- Il permesso di costruire comporta un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione; gli oneri di urbanizzazione sono fissati con delibera del consiglio comunale sulla base di tabelle regionali. (art. 16, commi 1 e 4)
- Prima abitazione
- Allineato all’edilizia residenziale pubblica
- Per la prima abitazione, il contributo è pari a quello previsto per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di settore. (art. 17, comma 2)
- Imprenditore agricolo a titolo principale
- Nessun contributo
- Il contributo non è dovuto per le costruzioni in zona agricola, comprese le abitazioni, legate alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale. (art. 17, comma 3, lett. a))
L’importo e le eventuali riduzioni si verificano presso lo Sportello unico per l’edilizia del tuo comune.
Fonti: D.P.R. 380/2001, art. 16, commi 1 e 4 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 17, comma 2 (versione del , riletto il ); D.P.R. 380/2001, art. 17, comma 3, lett. a) (versione del , riletto il ).
Prima di presentare la pratica: la lista di controllo
Queste verifiche vanno fatte prima di acquistare i container o di firmare con un costruttore.
Consulta il piano urbanistico allo sportello del comune
Zona del terreno, regole di altezza, distanze e aspetto, eventuali vincoli: paesaggio (costa, lago, corsi d’acqua, montagna, bosco, parco), zona sismica, rischio idrogeologico; ciascuno aggiunge un adempimento. Chiedi se il regolamento edilizio disciplina le costruzioni prefabbricate o in container.
Richiedi il certificato di destinazione urbanistica
Il comune lo rilascia entro 30 giorni e il certificato resta valido 1 anno (art. 30, comma 3). Vi sono indicate le regole che si applicano al terreno.
Fai analizzare il suolo e la struttura
Il tecnico verifica la natura del terreno e calcola la struttura secondo le norme tecniche del 2018: appoggi o fondazioni dipendono da questo.
Verifica gli allacciamenti
Acqua, elettricità, fognature: i fornitori chiedono gli estremi del permesso (art. 48, commi 1 e 2). Chiedi dove si trovano i punti di allacciamento.
Misura il progetto finito
Superficie coperta, superficie utile, volume e altezza dei locali si misurano sulla casa finita, secondo le definizioni comuni riprese dal regolamento edilizio comunale: fai calcolare questi valori da chi redige il progetto e confrontarli con i requisiti igienico-sanitari dell’alloggio (altezza dei locali, superfici minime, finestre).
Fai confermare la pratica e il contributo
Presenta i progetti allo Sportello unico per l’edilizia: è lo Sportello a confermare il titolo necessario e l’importo del contributo.
Il tuo progetto, più professionisti
Terreno verificato? Metti in concorrenza i professionisti
Una volta confermata la fattibilità presso il comune, il prezzo si gioca tra i professionisti: container, trasformazione e posa non hanno lo stesso prezzo ovunque. Confrontare più preventivi elaborati sulla stessa base è il modo più diretto per incidere sul prezzo.
Servizio di messa in contatto indipendente, gratuito per chi richiede.
- Più preventivi, una sola richiestaDescrivi il tuo progetto una sola volta, invece di ricontattare ogni fornitore o allestitore, per ricevere proposte da confrontare.
- Prezzi comparabili, voce per voceContainer, trasformazione, trasporto, sollevamento e posa in opera indicati separatamente: vedi dove si crea la differenza e puoi negoziare.
- Gratuito e senza impegnoConfronta, poi scegli liberamente. ContainerBook non costruisce né vende case.
Le tue domande sul permesso di una casa container
Serve un permesso di costruire per una casa container?
Si può installare una casa container senza permesso?
Si può installare una casa container su un terreno agricolo?
Chi deve firmare il progetto di una casa container?
Quali norme energetiche per una casa container?
Quale altezza interna per una casa container?
Le guide della casa container
Casa container
La guida: superfici, regole da conoscere, budget e formule di costruzione.
LeggiPlanimetrie e superfici
Quanti container per la superficie desiderata, su un solo livello o su due livelli.
LeggiContainer 20 piedi
Dimensioni, superficie coperta e riferimenti urbanistici di un singolo modulo.
LeggiContainer 40 piedi
Dimensioni dello standard e dell’High Cube, i moduli più comuni per una casa.
LeggiMetti in concorrenza i fornitori per la tua casa container.
Descrivi i moduli, l’uso e il luogo una sola volta per confrontare più preventivi sulla stessa base. La fattibilità sul tuo terreno resta da confermare presso il comune.
Aggiornato il . Testi riletti tra il e il su Normattiva e sulla Gazzetta Ufficiale. Informazione generale: ContainerBook non fornisce né consulenza legale né autorizzazioni urbanistiche, e non costruisce né vende case.